L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI, AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto lo statuto della regione siciliana; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle arti; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70; Vista la legge regionale 11 agosto 1977, n. 80; Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431; Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto legge 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497; Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Visto il decreto assessoriale n. 5006 del 7 gennaio 1995, con il quale e' stata ricostituita per il quadriennio 1995/1999, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa; Visto il decreto assessoriale n. 8296 del 19 dicembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana n. 4 del 14 gennaio 1995, con il quale la zona limitrofa al fiume Tellaro e ai torrenti Tellesimo e Prainito ricadente nei comuni di Rosolini, Noto, Palazzolo, Modica e Ragusa e' stata dichiarata temporaneamente immodificabile ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15; Visto il decreto assessoriale n. 5048 del 18 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 6 dell'1 febbraio 1997, con il quale e' stato prorogato per un ulteriore biennio il vincolo sopra descritto; Visto il decreto assessoriale n. 5029 del 12 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 13 dell'11 marzo 1995, con il quale l'area della cava Scardina, cava Grande, cava Lazzaro, cava Croce Santa, cava Scalarangio e cava Candelaro ricadente nei comuni di Rosolini, Noto, Modica ed Ispica e' stata dichiarata temporaneamente immodificabile, al sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15; Visto il decreto assessoriale n. 5201 del 31 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana n. 8 del 15 febbraio 1997, con il quale e' stato prorogato per un ulteriore biennio il vincolo sopra descritto; Esaminati i verbali redatti nelle sedute dell'1 febbraio 1999, 5 marzo 1999, 30 marzo 1999, con i quali la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'area comprendente l'alta valle del Fiume Tellaro e delle cave dei torrenti Tellesimo, Prainito, Palombieri, Scardina e Cava Ispica ricadente nei comuni di Ragusa, Giarratana, Modica ed Ispica delimitata perimetralmente secondo quanto descritto nel verbale della seduta del 30 marzo 1999, a cui si rimanda e che insieme agli altri verbali sopra citati fa parte integrante del presente decreto; Accertato che i verbali del 1o febbraio 1999, 5 marzo 1999 e 30 marzo 1999 contenenti la suddetta proposta sono stati pubblicati all'albo pretorio del comune di Ragusa dal 16 aprile 1999 al 14 luglio 1999, del comune di Giarratana dal 13 aprile 1999 al 13 luglio 1999, del comune di Modica dal 26 maggio 1999 al 26 agosto 1999, del comune di Ispica dal 13 aprile 1999 al 13 luglio 1999 e sono stati depositati nelle segreterie dei comuni stessi per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939; Accertato che non sono state prodotte osservazioni al vincolo de quo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1497/1939, cosi' come modificato dall'art. 141, comma 1 del testo unico 490/1999; Ritenuto che le motivazioni riportate nei succitati verbali del 1o febbraio 1999, 5 marzo 1999 e 30 marzo 1999, sono esaustive e congrue rispetto alla proposta di vincolo formulata e testimoniano l'esigenza di proteggere un ambiente singolare, che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili; Rilevato che la proposta avanzata dalla commissione giunge a definire come di rito, per quanto riguarda l'area delle cave ricadente nella provincia di Ragusa, il vincolo paesaggistico di tale zona gia' dichiarato, giusta decreto assessoriale n. 5029 del 12 gennaio 1995, contestualmente al divieto di temporanea inedificabilita', ex art. 5 legge regionale 15/1991, ampliando, peraltro, la perimetrazione dell'area delle cave sopra detta descritta in quel decreto; Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento di potere accogliere nella loro globalita' le motivazioni, espresse in maniera esaustiva e congrua dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ragusa nei verbali delle sedute del 1o febbraio 1999, 5 marzo 1999 e 30 marzo 1999 nelle relazioni tecniche e correttamente approfondite nelle planimetrie di cui alle tavole 1, 2 e 3 ivi allegate, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto; Ritenuto pertanto, che, nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali e di singolarita' geologica, che suggeriscono l'opportunita' di sottoporre a vincolo paesaggistico "l'area comprendente l'alta valle del fiume Tellaro e delle cave dei torrenti Tellesimo, Prainito, Palombieri, Scardina e Cava Ispica in conformita' alla proposta verbalizzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa nelle sedute del 1o febbraio 1999, 5 marzo 1999 e 30 marzo 1999; Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza per i beni culturali e ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa. Decreta: Art. 1. Per le motivazioni espresse in premessa, l'area comprendente l'alta valle del fiume Tellaro, e delle cave dei torrenti Tellesimo, Prainito, Palombieri, Scardina e Cava Ispica ricadente nel comuni di Ragusa, Giarratana, Modica ed Ispica descritta nei verbali delle sedute del 1o febbraio 1999, 5 marzo 1999 e 30 marzo 1999 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa e delimitata nelle planimetrie ivi allegate, che insieme ai verbali delle sedute del 1o febbraio 1999, 5 marzo 1999 e 30 marzo 1999 e alle relazioni tecniche formano parte integrante del presente decreto, e' dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 lett. "C" e "D" del testo unico approvato con decreto legge 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge n. 1497/1939 e dell'art. 9 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.