L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI, AMBIENTALI
                    E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

  Visto  lo  statuto  della regione siciliana;   Visto il decreto del
Presidente  della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di
attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela
del  paesaggio,  di  antichita'  e belle arti;   Visto il testo unico
delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della
regione  siciliana,  approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista  la  legge  regionale 11 agosto 1977, n. 80;   Vista la legge
regionale 7 novembre 1980, n. 116;   Vista la legge 8 agosto 1985, n.
431;    Vista  la  legge  regionale 30 aprile 1991, n. 15;   Visto il
testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  beni
culturali  e  ambientali,  a  norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre
1997,  n.  352,  approvato con decreto legge 29 ottobre 1999, n. 490,
che  ha  abrogato  la  legge  29 giugno  1939,  n.  1497;    Visto il
regolamento  di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940,
n.  1357;   Visto il decreto assessoriale n. 5006 del 7 gennaio 1995,
con  il  quale e' stata ricostituita per il quadriennio 1995/1999, la
commissione  provinciale  per  la  tutela  delle  bellezze naturali e
panoramiche  di  Ragusa;    Visto il decreto assessoriale n. 8296 del
19 dicembre  1994  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della regione
Siciliana n. 4 del 14 gennaio 1995, con il quale la zona limitrofa al
fiume Tellaro e ai torrenti Tellesimo e Prainito ricadente nei comuni
di  Rosolini,  Noto,  Palazzolo,  Modica e Ragusa e' stata dichiarata
temporaneamente   immodificabile   ai  sensi  della  legge  regionale
30 aprile 1991, n. 15;   Visto il decreto assessoriale n. 5048 del 18
gennaio  1997,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della regione
siciliana  n. 6 dell'1 febbraio 1997, con il quale e' stato prorogato
per  un  ulteriore  biennio  il  vincolo  sopra descritto;   Visto il
decreto  assessoriale  n.  5029 del 12 gennaio 1995, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale della regione siciliana n. 13 dell'11 marzo 1995,
con  il  quale l'area della cava Scardina, cava Grande, cava Lazzaro,
cava  Croce  Santa,  cava  Scalarangio e cava Candelaro ricadente nei
comuni  di  Rosolini,  Noto,  Modica  ed  Ispica  e' stata dichiarata
temporaneamente   immodificabile,  al  sensi  della  legge  regionale
30 aprile 1991, n. 15;   Visto il decreto assessoriale n. 5201 del 31
gennaio  1997,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della regione
Siciliana  n. 8 del 15 febbraio 1997, con il quale e' stato prorogato
per  un  ulteriore  biennio il vincolo sopra descritto;   Esaminati i
verbali  redatti  nelle  sedute  dell'1 febbraio  1999, 5 marzo 1999,
30 marzo  1999,  con i quali la commissione provinciale per la tutela
delle  bellezze  naturali  e  panoramiche  di  Ragusa  ha proposto di
sottoporre  a  vincolo  paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno
1939,  n.  1497, l'area comprendente l'alta valle del Fiume Tellaro e
delle  cave  dei torrenti Tellesimo, Prainito, Palombieri, Scardina e
Cava  Ispica  ricadente  nei  comuni di Ragusa, Giarratana, Modica ed
Ispica   delimitata  perimetralmente  secondo  quanto  descritto  nel
verbale  della  seduta  del  30 marzo  1999,  a  cui si rimanda e che
insieme  agli  altri  verbali  sopra  citati  fa parte integrante del
presente  decreto;    Accertato  che  i verbali del 1o febbraio 1999,
5 marzo  1999  e  30 marzo  1999 contenenti la suddetta proposta sono
stati pubblicati all'albo pretorio del comune di Ragusa dal 16 aprile
1999  al  14 luglio 1999, del comune di Giarratana dal 13 aprile 1999
al  13  luglio  1999,  del  comune di Modica dal 26 maggio 1999 al 26
agosto  1999,  del  comune  di Ispica dal 13 aprile 1999 al 13 luglio
1999  e  sono stati depositati nelle segreterie dei comuni stessi per
il  periodo  prescritto dalla legge n. 1497/1939;   Accertato che non
sono state prodotte osservazioni al vincolo de quo ai sensi dell'art.
3  della  legge  n.  1497/1939,  cosi' come modificato dall'art. 141,
comma  1  del  testo  unico  490/1999;    Ritenuto che le motivazioni
riportate  nei succitati verbali del 1o febbraio 1999, 5 marzo 1999 e
30 marzo  1999,  sono  esaustive  e congrue rispetto alla proposta di
vincolo formulata e testimoniano l'esigenza di proteggere un ambiente
singolare,  che  presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una
studiata  e  corretta  tutela  che impedisca alle bellezze naturali e
paesaggistiche  della  zona  in  questione  di  subire alterazioni di
degrado  irreversibili;    Rilevato  che  la  proposta avanzata dalla
commissione  giunge  a  definire  come  di  rito, per quanto riguarda
l'area  delle  cave  ricadente  nella provincia di Ragusa, il vincolo
paesaggistico   di   tale   zona   gia'  dichiarato,  giusta  decreto
assessoriale  n. 5029 del 12 gennaio 1995, contestualmente al divieto
di  temporanea  inedificabilita',  ex art. 5 legge regionale 15/1991,
ampliando,  peraltro,  la  perimetrazione  dell'area delle cave sopra
detta   descritta   in   quel  decreto;    Considerato,  quindi,  nel
confermare  la  proposta di vincolo in argomento di potere accogliere
nella loro globalita' le motivazioni, espresse in maniera esaustiva e
congrua  dalla  commissione  provinciale per la tutela delle bellezze
naturali  di  Ragusa  nei  verbali delle sedute del 1o febbraio 1999,
5 marzo 1999 e 30 marzo 1999 nelle relazioni tecniche e correttamente
approfondite  nelle  planimetrie  di  cui  alle  tavole  1, 2 e 3 ivi
allegate,   documenti  ai  quali  si  rimanda  e  che  formano  parte
integrante  del  presente  decreto;    Ritenuto  pertanto, che, nella
specie  ricorrono  evidenti  motivi  di  pubblico  interesse,  per il
cospicuo  carattere di bellezze naturali e di singolarita' geologica,
che suggeriscono l'opportunita' di sottoporre a vincolo paesaggistico
"l'area  comprendente l'alta valle del fiume Tellaro e delle cave dei
torrenti  Tellesimo,  Prainito, Palombieri, Scardina e Cava Ispica in
conformita'  alla proposta verbalizzata dalla commissione provinciale
per  la  tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa nelle
sedute del 1o febbraio 1999, 5 marzo 1999 e 30 marzo 1999;   Rilevato
che  l'apposizione  del vincolo comporta l'obbligo per i proprietari,
possessori  o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti
nella  zona  vincolata,  di presentare alla competente soprintendenza
per  i beni culturali e ambientali, per la preventiva autorizzazione,
qualsiasi  progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore
della zona stessa.

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Per le motivazioni espresse in premessa, l'area comprendente l'alta
valle  del  fiume  Tellaro,  e  delle  cave  dei  torrenti Tellesimo,
Prainito,  Palombieri, Scardina e Cava Ispica ricadente nel comuni di
Ragusa,  Giarratana,  Modica  ed  Ispica  descritta nei verbali delle
sedute  del  1o febbraio  1999,  5 marzo  1999  e 30 marzo 1999 della
commissione  provinciale  per  la  tutela  delle  bellezze naturali e
panoramiche  di  Ragusa  e delimitata nelle planimetrie ivi allegate,
che  insieme  ai  verbali  delle sedute del 1o febbraio 1999, 5 marzo
1999  e  30 marzo  1999  e  alle  relazioni  tecniche  formano  parte
integrante  del presente decreto, e' dichiarata di notevole interesse
pubblico,  ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 139 lett. "C" e "D"
del  testo unico approvato con decreto legge 29 ottobre 1999, n. 490,
che  ha  abrogato la legge n. 1497/1939 e dell'art. 9 del regolamento
di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.